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Devo iscrivere la mia testata giornalistica e mi occorrono alcuni dati del mio provider




Al riguardo, vi suggeriamo di leggere un estratto dell'esauriente articolo che trovate qui http://www.mcreporter.info/stampa/0162_9.htm in particolare riportiamo questo estratto: ------------------------------------------------------------------------------------- Qualche tribunale chiede di indicare anche gli estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle comunicazioni ex DLgs 103/95 per il provider che ospita la pubblicazione. E' una richiesta insensata. In primo luogo va osservato che il decreto in questione è abrogato da un pezzo (ma, secondo recenti segnalazioni, la polizia postale ancora non lo sa...). Ora ci sono le autorizzazioni generali, che sono rilasciate non dal Ministero, ma dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per maggiori dettagli si vedano i numerosi articoli pubblicati nella sezione Il decreto legislativo 103/95 - Le autorizzazioni generali. Il punto essenziale è che l'autorizzazione generale è richiesta per la fornitura di un "servizio di telecomunicazioni", definito dalle varie leggi italiane e dalla normativa comunitaria come un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell’instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi. Dunque l'autorizzazione riguarda chi offre l'accesso alla rete. Il contratto di hosting, che lega l'editore al fornitore nel servizio, consiste nell'affitto di uno spazio fisico su un'unità di memoria di un server connesso alla rete. Quindi non rientra nella definizione di "servizio di telecomunicazioni". E' possibile, e non è un caso raro, che il fornitore di spazio e di connessione alla rete non sia anche fornitore di accessi, sicché non è soggetto all'obbligo di chiedere l'autorizzazione generale. L'iscrizione è un atto dovuto Si deve infine ricordare che l'iscrizione è un atto dovuto. Non c'è alcun potere discrezionale del giudice nell'ordinare l'inserimento della testata nel registro. L'art. 5 della legge 47/48 dice che Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria. Questo perché, secondo l'articolo 21 della nostra Costituzione, La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Nemmeno alle "autorizzazioni generali" dell'Autorità per le garanzie.

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